La pianta organica delle farmacie è la mappa delle sedi farmaceutiche sul territorio e per legge è sottoposta a revisione ogni due anni, con avvio del procedimento negli anni pari. La legge individua tre criteri di revisione: quello demografico, quello topografico e quello urbanistico.
Per il criterio demografico (o della popolazione) il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5 mila abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4 mila abitanti negli altri comuni.
Il criterio topografico (o della distanza) è applicato in via eccezionale e prevede l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al criterio della popolazione: la farmacia di nuova istituzione deve distare almeno tremila metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
Il criterio urbanistico (o dell’assetto) si applica quando i mutamenti nella distribuzione territoriale della popolazione del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, possono dar luogo a trasferimenti delle farmacie nell’ambito del comune in zone di nuovo insediamento abitativo, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione.